Skip to main content

Arriva anche in Italia il coordinatore genitoriale

Il Tribunale di Milano è ricorso per la prima volta in Italia alla figura del “coordinatore genitoriale”.

Si tratta di una figura già presente in altri ordinamenti (ad es. è molto popolare negli USA) il ricorso al quale rientra nelle modalità di risoluzione delle controversie (ADR Alternative Dispute Resolution) alternative al più tradizionale ricorso all’autorità giudiziaria (decreto7-29/07/2016).

Il coordinatore genitoriale è infatti un soggetto terzo qualificato che ha lo specifico compito di facilitare la soluzione delle dispute sull’esercizio della genitorialità tra genitori altamente conflittuali al fine di risolvere il conflitto al di fuori del processo o, quanto meno, di ridurlo al massimo.

Le difficoltà dell’affidamento condiviso

E’ ormai noto che la legge italiana (come del resto quella europea ed internazionale) preveda il diritto fondamentale dei figli minori alla bigenitorialità e che, come regola generale, l’affidamento debba essere condiviso tra i genitori. Altrettanto noto è come, laddove vi sia un alto tasso di conflittualità tra genitori, la condivisione della genitorialità tra ex coniugi/ex compagni possa rivelarsi davvero molto difficile con possibili ricadute sul sano sviluppo psicofisico e sulla crescita serena dei figli. Nei casi più dolorosi anche la più piccola decisione (come un cambiamento di data nel calendario delle visite) può diventare un ostacolo insormontabile che spesso i genitori cercano di superare con il ricorso ad un terzo, tradizionalmente rappresentato dall’autorità giudiziaria. Una tale dinamica relazionale può portare ad una spirale di processi giudiziari, senza giungere in realtà ad una concreta e reale modifica di una situazione così penosa per tutti, soprattutto per i figli.

Il compito del coordinatore genitoriale.

Il coordinatore genitoriale svolge un ruolo vicario e di supporto dei genitori altamente conflittuali aiutandoli nel gestire la genitorialità condivisa, nonché ad individuare soluzioni (come ad es. sugli aggiustamenti delle tempistiche di frequentazione) e ad attuare scelte mediche/scolastiche/educative corrispondenti all’interesse dei figli.

Considerato che entrambi i genitori con le loro caratteristiche, le loro qualità e i loro limiti devono essere coinvolti nella crescita di figli, il coordinatore genitoriale può  aiutare i genitori medesimi nell’attuare un progetto di cambiamento dei propri comportamenti/atteggiamenti  con nuove regole di delimitazione della conflittualità interna alla coppia, onde evitarne il continuo reinnesco.  Allo stesso tempo, durante tale percorso di affiancamento dei genitori, il coordinatore genitoriale garantisce il monitoraggio della situazione evolutiva e di crescita dei figli.

Il caso di Milano

I due genitori milanesi non presentavano disturbi di personalità di stampo psichiatrico, ma le loro difficoltà emotive nell’affrontare la vicenda separativa avevano determinato un alto tasso di conflittualità nella coppia che si ripercuoteva anche sullo svolgimento del ruolo di genitori, esponendo la figlia minore ad un serio rischio evolutivo.  

Nel corso di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) era emerso che in realtà i genitori avevano delle buone competenze genitoriali e che entrambi comprendevano il ruolo cruciale di una buona relazione tra di loro per il benessere della figlia.  Il Tribunale ha individuato nel coordinatore genitoriale la figura qualificata in grado di aiutarli a valorizzare le proprie risorse personali e di guidarli nell’assumere nuove modalità di relazione compatibili con l’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.

L’incarico del coordinatore genitoriale nello specifico prevedeva:

– di verificare la concreta attuazione dei percorsi terapeutici personali dei genitori /di psicomotricità relazionale della figlia e di mantenere una funzione di raccordo tra tutti gli operatori che siuseguivano/avrebbero seguito il nucleo familiare (fino agli insegnanti e ai medici);

– di salvaguardare le relazioni tra i genitori e la figlia fornendo le opportune indicazioni eventualmente “correttive” dei comportamenti disfunzionali dei genitori rispetto alla figlia;

– di coadiuvare attraverso raccomandazioni i genitori nelle scelte in tema di salute (ad es. scelte del professionista, degli interventi medici e terapeutici da seguire), di educazione (scelte scolastiche) e formative della figlia, nonché di rispetto del calendario di frequentazione con il genitore non collocatario;

– guidare i genitori a negoziare e ad accordarsi sul tempo da trascorrere e condividere con la figlia, riducendo gli effetti dannosi sul benessere psicofisico di quest’ultima;

– segnalare con urgenza all’autorità giudiziaria minorile ogni eventuale futura condizione di concreto pregiudizio psicofisico per la minore.

Salvo diverso accordo tra i genitori per un tempo superiore, la durata dell’incarico è stata stabilita in due anni e il costo suddiviso tra i due in ragione del 50% ciascuno.

Va infine precisato che il coordinatore genitoriale non ha poteri processuali in quanto il suo incarico si svolge al di fuori del processo e proprio al fine di evitarne l’instaurazione.  L’incarico professionale al coordinatore viene conferito dai genitori sia di loro iniziativa prima di essere coinvolti in vicende giudiziarie, che su indicazione di un Tribunale, come nel caso milanese dove è stato disposto un termine di 45 giorni perché i genitori, avendo aderito in corso di causa all’individuazione del professionista, formalizzassero l’incarico.

Condividi su